IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
 
                             su Proposta 
 
 
             DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232  concernente  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017  e  bilancio
triennale 2017-2019; 
  Visto, l'art. 1, comma 140, della citata legge n. 232 del  2016  il
quale ha istituito un apposito fondo  da  ripartire  nello  stato  di
previsione del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  con  una
dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, di 3.150  milioni
di euro per l'anno 2018, di 3.500 milioni di euro per l'anno  2019  e
di 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal  2020  al  2032,
per assicurare il finanziamento  degli  investimenti  e  lo  sviluppo
infrastrutturale del Paese, anche al fine di pervenire alla soluzione
delle  questioni  oggetto  di  procedure  di  infrazione   da   parte
dell'Unione europea, nei settori di spesa relativi a:  a)  trasporti,
viabilita',    mobilita'     sostenibile,     sicurezza     stradale,
riqualificazione e  accessibilita'  delle  stazioni  ferroviarie;  b)
infrastrutture, anche relative alla  rete  idrica  e  alle  opere  di
collettamento, fognatura e depurazione; c)  ricerca;  d)  difesa  del
suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; e)
edilizia  pubblica,  compresa   quella   scolastica;   f)   attivita'
industriali ad alta  tecnologia  e  sostegno  alle  esportazioni;  g)
informatizzazione dell'amministrazione  giudiziaria;  h)  prevenzione
del rischio sismico; i) investimenti per la riqualificazione urbana e
per la sicurezza delle periferie delle  citta'  metropolitane  e  dei
comuni  capoluogo  di  provincia;  l)  eliminazione  delle   barriere
architettoniche; 
  Considerato che l'utilizzo del citato fondo e' disposto con  uno  o
piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta
del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con  i
Ministri interessati, in  relazione  ai  programmi  presentati  dalle
amministrazioni centrali dello Stato. Gli  schemi  dei  decreti  sono
trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti  per  materia,  le
quali esprimono il proprio parere  entro  trenta  giorni  dalla  data
dell'assegnazione; decorso tale termine,  i  decreti  possono  essere
adottati anche in mancanza del predetto parere; 
  Considerato  che  con  i  medesimi  decreti  sono  individuati  gli
interventi  da  finanziare  e  i  relativi  importi,  indicando,  ove
necessario, le modalita' di utilizzo dei contributi,  sulla  base  di
criteri  di  economicita'  e  di  contenimento  della  spesa,   anche
attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a  carico
del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli  investimenti,
con la Banca  di  sviluppo  del  Consiglio  d'Europa,  con  la  Cassa
depositi e prestiti S.p.a. e con i soggetti autorizzati all'esercizio
dell'attivita' bancaria ai sensi  del  testo  unico  delle  leggi  in
materia bancaria e creditizia,  di  cui  al  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, compatibilmente con gli obiettivi programmati
di finanza pubblica; 
  Considerato che l'art. 1, comma 141, della citata legge n. 232  del
2016, dispone il finanziamento dei progetti  selezionati  nell'ambito
del programma straordinario di  intervento  per  la  riqualificazione
urbana e la sicurezza delle periferie e delle citta' metropolitane  e
dei comuni capoluogo di provincia, di cui all'art. 1, commi da 974  a
978, della legge 28 dicembre  2015,  n.  208,  a  integrazione  delle
risorse  stanziate  sull'apposito  capitolo  di  spesa  e  di  quelle
assegnate ai sensi del citato art. 1, comma 140, della legge  n.  232
del 2016, mediante la destinazione delle risorse del Fondo sviluppo e
coesione  (FSC)  per  il  periodo  di  programmazione  2014-2020,  da
effettuarsi  con  delibera  del  Comitato  interministeriale  per  la
programmazione economica; 
  Visto il seguente comma 142 del medesimo art.  1  della  richiamata
legge n. 232 del 2016, che stabilisce che gli interventi  di  cui  ai
precedenti commi 140 e 141  sono  monitorati  ai  sensi  del  decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  25
maggio 2016, emanato ai sensi dell'art. 1, comma  975,  della  citata
legge n. 208 del 2015, con il quale e' approvato il bando recante  le
modalita' e  la  procedura  di  presentazione  dei  progetti  per  la
riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie  delle  citta'
metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e  della  citta'  di
Aosta e, in particolare, l'art. 4, commi 3 e  4,  con  i  quali  sono
disposte le procedure di erogazione dei finanziamenti; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  6
dicembre 2016, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 977, della  citata
legge n. 208 del 2015, con il quale sono stati individuati i progetti
da  inserire  nel  citato  Programma  straordinario  ai  fini   della
stipulazione di convenzioni o  accordi  di  programma  con  gli  enti
promotori dei progetti medesimi; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  16
febbraio  2017  e,  in  particolare,  l'art.  1,  con  il  quale   si
sostituiscono l'art. 4, commi 3 e 4, del decreto del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 25 maggio 2016 e l'art. 5, commi 3, 4 e 5, del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  6  dicembre  2016,
riguardanti i tempi e le modalita' di  erogazione  dei  finanziamenti
dei citati progetti; 
  Considerato che occorre procedere ad  una  prima  ripartizione  del
fondo in relazione  alla  necessita'  ed  urgenza  di  assicurare  il
finanziamento  dei   progetti   ricompresi   nel   citato   programma
straordinario; 
  Visto il parere  della  competente  Commissione  della  Camera  dei
deputati; 
  Vista la proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 140,  della  legge
11 dicembre 2016, n. 232 e' disposta una prima ripartizione del Fondo
per   il   finanziamento   degli   investimenti   e    lo    sviluppo
infrastrutturale del Paese -  destinando  270  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2017 e 2018 e 260 milioni di euro per l'anno 2019
per  il  finanziamento  degli  interventi  inseriti   nel   Programma
straordinario citato in premessa. 
  2. Le risorse di cui al comma  1  sono  portate  in  aumento  delle
disponibilita' di bilancio del Fondo sviluppo e  coesione  e  saranno
gestite secondo le procedure previste dall'art. 1, comma  703,  della
legge n.190 del 2014. 
  3. Le erogazioni in favore  delle  amministrazioni  e  degli  altri
soggetti aventi diritto sono effettuate dal Ministero dell'economia e
delle finanze, sulla base delle richieste inoltrate dalla  Presidenza
del Consiglio dei ministri secondo le indicazioni contenute nell'art.
5, commi 3, 4 e 5  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 6 dicembre 2016, come sostituito dall'art. 1 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2017. 
  4. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  sono
individuati, secondo l'ordine di  priorita'  definito  ai  sensi  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016,  i
progetti ai fini della  stipulazione  di  convenzioni  con  gli  enti
promotori dei progetti medesimi. 
  5. Ai fini dell'erogazione del finanziamento, i progetti ricompresi
nel citato Programma  straordinario  sono  monitorati  ai  sensi  del
decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nell'ambito della Banca
dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), conseguentemente  devono
essere corredati del codice unico di  progetto  (CUP),  individuabili
come facenti parte del citato Programma straordinario, e  del  Codice
identificativo della gara (CIG) anche se non  perfezionato  ai  sensi
della delibera n. 1 del 2017 dell'Autorita' nazionale  anticorruzione
(ANAC). I soggetti attuatori  degli  interventi  relativi  al  citato
Programma sono tenuti al costante aggiornamento dei dati. 
  Il presente decreto e'  trasmesso  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 
 
    Roma, 29 maggio 2017 
 
                                                  Il Presidente       
                                           del Consiglio dei ministri 
                                                Gentiloni Silveri     
 
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze      
          Padoan          
 

Registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2017 
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia  e  affari  esteri,
reg.ne prev. n. 1394